Art. 11.
(Piani comunali di telefonia mobile).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 10 è altresì approvato il piano comunale di telefonia mobile, all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi definite ai sensi dell'articolo 4.
      2. In sede di approvazione del piano comunale di cui al comma 1 è valutata la situazione degli impianti esistenti, in vista di adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni dettati dalla necessità di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
      3. Il piano comunale di telefonia mobile indica:

          a) i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree definite ai sensi dell'articolo 4, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

          b) il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, tramite l'utilizzo di tecnologie e metodologie di risanamento, ai fini della minimizzazione del rischio per l'insieme della popolazione e per le fasce di persone più sensibili.

 

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      4. Il rilascio dei permessi di costruire per nuovi impianti di telefonia mobile è subordinato, oltre che all'approvazione del piano comunale di cui al comma 1, all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10.
      5. Il piano comunale di cui al comma 1 è sottoposto a verifica e ad eventuale variazione con cadenza definita dalla legislazione regionale e dalla disciplina regolamentare del comune e, comunque, almeno ogni tre anni.
      6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento e del piano comunale, la provincia territorialmente competente diffida l'amministrazione comunale a redigere il piano entro due mesi. In caso di inottemperanza, la provincia, entro un mese, nomina un commissario ad acta.